Sono trascorsi ormai più di tre anni dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica fra privati e le procedure informatizzate che gestiscono il procedimento potrebbero e dovrebbero essere migliorate sotto alcuni aspetti.
Il punto nodale è l’iter di trasmissione delle e-fatture e nello specifico la necessità di operare un riscontro in ordine all’esito della verifica del file XML generata dal Sistema di Interscambio.
L’Agenzia delle Entrate con il provvedimento 30 aprile 2018 n. 89757, ha previsto che il Sistema di Interscambio effettua controlli del file o dei lotti di file, che nel caso di mancato superamento, comporta il recapito entro cinque giorni di una “ricevuta di scarto” al soggetto trasmittente.
In questo caso la fattura elettronica o il lotto di fatture elettroniche di cui al file scartato dal SdI si considerano mai emesse.
È quindi necessario, il monitoraggio dell’esito della trasmissione nei giorni immediatamente successivi all’invio del documento.
Sono diversi i casi in cui le fatture vengono formate sulla base degli importi dovuti dal cessionario o committente, trasmesse al SdI e annotate sul registro IVA delle vendite senza che sia stato riscontrato il superamento dei controlli da parte del Sistema.
In questi casi, l’Agenzia delle Entrate, suggerisce di operare una “variazione contabile valida solo ai fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI”.
Potrebbe anche capitare che, a causa di un ingente mole di documenti, il cedente o il prestatore si accorga con ritardo anche superiore ai termini ordinari, la fatturazione dello scarto delle fatture pur avendo fatto confluire la relativa IVA nelle liquidazioni di periodo.
Le violazioni in queste circostanze possono essere diverse. Innanzitutto, si deve riflettere al caso di fornitura di servizi.
L’art. 6 del DPR 633/72, stabilisce che queste prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o se antecedente a quello di emissione della fattura.
Nel caso il prestatore abbia trasmesso il documento elettronico, poi scartato, ma abbia inviato copia in pdf al cliente e quindi questi abbia proceduto al versamento dell’importo dovuto, l’operazione si intenderà effettuata al momento in cui è avvenuto il versamento.
In tal caso, la mancata emissione della e-fattura entro dodici giorni da tale data è sanzionata ai sensi dell’art. 6 D.Lgs. 471/97.
Non sarebbe punibile questo comportamento nel caso in cui il committente non avesse proceduto al pagamento dell’importo dovuto, posto che non si sarebbe verificato alcuno degli eventi previsti dall’art 6 DPR 633/72 nel quale tale operazione può dirsi effettuata.
C’è anche da considerare, che in entrambe le circostanze l’IVA è stata annotata nel registro delle vendite nella seconda ipotesi (operazione non effettuata) la liquidazione non sarebbe correttamente eseguita, pur avendo comportato nei fatti un anticipato versamento dell’imposta.
Su questo punto è da sottolineare che alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate hanno assunto una posizione che poggia sul principio di effettività che pare ragionevole e condivisibile.
Bisogna considerare inizialmente che nel caso dell’esempio sopra riportato l’IVA sia stata annotata e che non ci sia stato danno per l’Erario, la tardiva fatturazione potrà essere sanzionata in misura fissa e non proporzionale (da 250 a 2.000 euro per ogni documento non emesso nei termini) come stabilito dall’art. 6 c. 1 D.Lgs. 471/97.
Va inoltre aggiunto che sempre assumendo che l’imposta sia stata anticipata e che non ci si trovi in contesti di frode, anche la non corretta liquidazione IVA potrebbe essere punita con la sola sanzione relativi alla LIPE (da 500 a 2.000 euro ex art. 11 c. 2-ter del D.Lgs. 471/97) o eventualmente con quella per la presentazione di dichiarazione IVA infedele di cui all’art. 8 del D.Lgs. 471/97 da 500 a 2.000 euro.
In questo modo gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, fanno prevalere la sostanza sulla forma fissando il concetto che le liquidazioni IVA effettuate dal soggetto passivo, senza che sia necessaria una loro rideterminazione.
In aggiunta le sopra descritte sanzioni possono essere ridotte avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, attendendo la determinazione delle stesse da parte dell’Ufficio, mediante applicazione del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del medesimo decreto.
Infine, resta consigliabile per gli operatori che fossero sprovvisti, di dotarsi di software disponibili sul mercato in grado di monitorare l’esito del controllo operato dal SdI sulle fatture trasmesse, rendendo più efficiente e meno oneroso il processo amministrativo.