In merito all'imposta di bollo applicata sulle fatture elettroniche con la possibilità di rivalsa sul cliente, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcune indicazioni. L'approfondimento di questa questione parte dall'obbligo di applicare il bollo al documento emesso e si estende fino all'analisi delle implicazioni fiscali legate al trasferimento del tributo al cliente.
In virtù del principio di alternatività Iva-bollo, la norma stabilisce che si applica l’imposta di bollo nella misura di 2 euro sulle fatture elettroniche recanti contemporaneamente l’addebito di corrispettivi imponibili ai fini Iva e di somme riguardanti spese anticipate (se superiori a 77,47 euro) ai sensi dell’articolo 15, Dpr 633/1972.
Nel contesto della Risposta Interpello dell'Agenzia delle Entrate datata 20 luglio 2021, un notaio ha sollevato una questione riguardante l'applicabilità dell'imposta di bollo alle fatture relative a una singola prestazione, che includono sia compensi soggetti a IVA sia importi relativi a spese anticipate, sostenute nel nome e per conto del cliente.
Il notaio ritiene che tali fatture non debbano essere soggette all'imposta di bollo, in quanto le spese anticipate sono funzionali all'operazione principale soggetta a IVA. Inoltre, si basa sull'articolo 6 della Tabella allegata al Dpr 642/1972, il quale esenta le fatture riguardanti corrispettivi soggetti a IVA dall'imposta di bollo, seguendo il principio di alternatività tra queste due imposte.
L'Agenzia delle Entrate, d'altro canto, osserva che l'articolo 1 del Dpr 642/1972 stabilisce che "Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa." Pertanto, l'articolo in questione specifica che gli atti e documenti soggetti all'imposta di bollo sono quelli elencati nella tariffa allegata, lasciando spazio a un'interpretazione più restrittiva rispetto alla posizione del notaio.
L'Agenzia delle Entrate, dunque, chiarisce che le fatture elettroniche, che includono sia corrispettivi soggetti a IVA sia spese anticipate non imponibili, sono soggette all'imposta di bollo. Questo è valido a meno che non si applichi una specifica esenzione.
Per quanto concerne, inoltre, l'ulteriore quesito relativo al momento in cui assolvere l'imposta di bollo si ritiene che tale momento coincida con quello dell'emissione della fattura elettronica.
Solo in tale momento, infatti, è possibile avere certezza dell'eventuale superamento dell'ammontare di euro 77,47 che costituisce il presupposto per l'assoggettamento del documento all'imposta di bollo.