FAQ
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Da quando parte l'obbligo della fattura elettronica?
Dal 1 gennaio 2019 l'utilizzo della fattura in formato elettronico (e-fattura) diventa obbligatorio oltre che per operazioni con la pubblica amministrazione, anche per operazioni tra soggetti con partita Iva, siano essi persone o imprese (Business To Business, B2B), sia per operazioni con soggetti privi di partita Iva (Business To Consumer, B2C). Sono però previste alcune importanti eccezioni.


Chi è escluso dall'obbligo della fattura elettronica?
L'uso della fattura elettronica non è obbligatorio per i contribuenti "minimi" (detti anche "di vantaggio", commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011) e per i "forfettari" (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014, Legge di Stabilità 2015), che però le potranno ricevere.


E' consentito emettere fattura elettronica a un soggetto (impresa o persona fisica) non residente in Italia?
Attualmente non è consentito. Tuttavia per le operazioni con l’estero vi è l’obbligo di comunicazione dei dati con il nuovo adempimento c.d. "esterometro".


Se a un soggetto escluso dall’obbligo viene richiesta la fattura elettronica, è obbligato a produrla?
No, benchè ne abbia la facoltà.


Quando si iniziano a emettere fatture elettroniche non vanno più emesse fatture cartacee?
Non vanno più emesse, tranne che per i soggetti esclusi dall’obbligo di e-fattura. Tuttavia il consumatore può richiedere la copia cartacea dell’originale in formato elettronico inviatogli nell’area web riservata del sito dell’Agenzia.


Un soggetto obbligato alla fattura elettronica può delegare un professionista ad emettere e conservare le fatture elettroniche?
Si, è possibile delegare un professionista abilitato ai servizi fiscali. Chi decide di delegare un professionista può farlo online tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure presentando un modulo presso un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.


La fattura elettronica modifica i tempi delle registrazioni e dei versamenti Iva?
No. Le fatture elettroniche vanno inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) dell’Agenzia delle Entrate, che diventa quindi il riferimento per registrazioni e versamenti. I termini di emissione dei documenti restano quelli già fissati (momento di effettuazione dell’operazione e momento di esigibilità dell’imposta).


Quando si considera emessa una fattura elettronica?
La fattura elettronica si considera emessa alla data che viene indicata nella fattura stessa. La data indicata in fattura deve corrispondere al momento di effettuazione dell’operazione, anche se l’effettiva trasmissione al Sistema di Interscambio SDI potrà non essere contestuale, ma da inviare entro le ore 24 della data di effettuazione dell’operazione anche se saranno accettate, in una prima fase, quelle inviate con un "minimo ritardo".


Che cos’è il Sistema di Interscambio?
Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico online dell’Agenzia delle Entrate che consente diverse operazioni. Attraverso lo SDI è infatti consentito l’invio e la ricezione delle fatture elettroniche e, cosa ancora più importante, i controlli delle informazioni riportate nelle fatture.


È obbligatorio firmare digitalmente le fatture elettroniche?
La firma digitale non è più un requisito obbligatorio della FE pur restando un’utile strumento per garantire l’integrità del file fattura inviato allo SDI


Quali sono le sanzioni in caso di mancata fatturazione?
Nel caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica, il legislatore ha previsto delle sanzioni nei confronti dei trasgressori. L’articolo 6 del D.Lgs. n. 471/1997 dispone una sanzione variabile dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non documentato o comunicato in maniera errata.


Cosa succede in caso di fattura elettronica errata?
Capita a tutti prima o poi di emettere una fattura errata ma cosa bisogna fare se si tratta di una fattura elettronica errata? L’emissione di una fattura elettronica errata può essere dovuta ad una serie di motivi come ad esempio:

  • errori riguardanti gli elementi identificativi del destinatario della fattura,
  • errore nella descrizione della tipologia di operazione,
  • incongruenza tra aliquota e imposta calcolata,
  • altre tipologie di errori.
Con l’avvento della fatturazione elettronica alcuni di questi errori potrebbero essere scoperti direttamente dal Sistema d’Interscambio e quindi generare una ricevuta di scarto, altri invece potrebbero essere non rilevabili dal "postino automatizzato" ed essere scovati in un secondo momento dal cliente o dal mittente stesso.



Fattura elettronica errata
Errore rilevato dal SdI Errore non rilevato dal SdI

Nel caso in cui l’errore venga rilevato dal SdI e quindi segnalato con una ricevuta di scarto, la fattura errata si considera non emessa ma il soggetto emittente potrà riemettere la fattura corretta, entro 5 giorni, conservando la stessa data e lo stesso numero di fattura. Qualora invece l’errore sia di tipo non rilevabile dal sistema di interscambio, l’unico modo per procedere alla correzione della fattura emessa sarà quello di emettere, sempre in formato elettronico, una nota di credito che vada a stornare eventuali inesattezze.


Cosa fare in caso di rifiuto o scarto della fattura elettronica?
Nel processo di fatturazione verso làamministrazione pubblica, viene data la possibilità a quest’ultima di rifiutare la fattura nel caso sia discordante con quanto pattuito a monte tra il fornitore e l’amministrazione stessa o ci fossero degli errori nel contenuto. Transitando l’intero processo per il sistema di interscambio, in caso di rifiuto della fattura, al fornitore verrà recapitata una notifica di rifiuto attestante l’esito negativo del processo.
Al contrario, nel processo tra privati non è riconosciuta la possibilità di rifiutare la fattura elettronica ricevuta. Nel caso in cui si riceva una fattura sbagliata o dai contenuti che potrebbero essere soggetti a contestazione, sarà necessario richiedere l’emissione di una nota di credito e la successiva fattura corretta. Il processo di correzione si svolge al di fuori del SDI: solo la nota di credito e la seguente fattura corretta transiteranno per il sistema di interscambio.
La fattura ricevuta e considerata errata dovrà essere registrata solo nel caso in cui l’operazione esista. Per esempio, se si riceve una fattura in merito ad una cessione di beni, dov’è contestato il prezzo indicato in fattura, oppure l’aliquota IVA applicata, la fattura andrà registrata in attesa di ottenere la nota di credito e la fattura corretta. Se, invece, la fattura ricevuta rappresenta un’operazione soggettivamente o oggettivamente inesistente (l’operazione esiste, ma è stato indicato un cessionario errato, oppure l’operazione non esiste affatto) siamo di fronte ad un caso di fattura falsa che non dovrà essere registrata.
Nel caso in cui non si ottenga la correzione della fattura errata, il cessionario dovrà attivare la procedura prevista dall’art. 6, co. 8 del DLgs.471/97, ovvero entro 30 giorni dalla sua registrazione si deve trasmettere al SDI un documento integrativo in cui vengono fornite tutte le indicazioni previste dall’art. 21 del DPR 633/72, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.
Si tratta dell’autofattura elettronica (e nel XML andrà indicato alla voce TipoDocumento TD20). Il cessionario che non regolarizza entro 30 giorni l’operazione è sanzionato col 100% dell’IVA, con un minimo di 250 euro.


Come conservare le fatture elettroniche?
Il processo di conservazione della fattura elettronica inizia con la presa in carico da parte del produttore, che provvede a formare il pacchetto di versamento, un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), e viene inviato al sistema di conservazione attraverso un formato predefinito, concordato e descritto nel manuale di conservazione.
Lo prevede l’articolo 9 del Dpcm 3 dicembre 2013, decreto che rappresenta la principale fonte di natura regolamentare sulla conservazione fatture elettroniche a norma, e ha stabilito nuove regole tecniche in sostituzione di quelle previste precedentemente (dalla Delibera CNIPA 11/2004).


Una PA può fatturare ad un privato? In tal caso io privato come ricevo la fattura?
Gli enti appartenenti alla PA emettono fattura quando pongono in essere operazioni, cessioni di beni o prestazioni di servizi, rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72. Al pari degli altri soggetti economici, a partire dal 1/01/2019, tali fatture dovranno essere elettroniche ed essere trasmesse tramite SdI esattamente come le fatture emesse dai soggetti privati. Pertanto, se il destinatario è un soggetto IVA riceverà la fattura XML al proprio indirizzo telematico (PEC o canale) mentre se è un consumatore finale troverà la fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.


In che modo viene recapitata la fattura al destinatario?
Dipende da come il destinatario ha deciso di ricevere i file. Dipende dal canale che ha scelto. Se il destinatario ha richiesto un codice destinatario la fattura elettronica verrà trasmessa attraverso il canale che ha registrato presso il sistema di interscambio; altrimenti, se ha scelto di riceverle via PEC, la fattura elettronica, o il lotto di fatture, verranno inviati all’indirizzo PEC indicati.


La data di emissione e la data di ricezione di una fattura elettronica cosa sono?
La data di emissione è la data riportata nella fattura nel modulo Dati Generali dell’XML, è la data del documento, da cui è esigibile l’IVA. La data di ricezione è la data in cui SDI consegna la fattura al destinatario; nei casi di mancata consegna coincide con la data di messa a disposizione del file nell’area riservata Fatture e Corrispettivi; nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo minimo, il SDI non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell’area riservata, in questo caso è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente. È la data da cui si può detrarre l’IVA.


Nel processo di fatturazione B2B gli intermediari sono ancora previsti?
Si. Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario e il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore "l’indirizzo telematico" (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione attivato con l’Agenzia delle entrate.