In una nota dell'Ispettorato si dà notizia che sul portale servizi Lavoro dell’omonimo ministero, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare, tramite SPID o Carta Identità Elettronica, la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
In essa, inoltre, si afferma che fino al 30 aprile 2022 sarà comunque possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail: dal 1° maggio 2022, l'unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico.
Conseguentemente, da maggio, non saranno ritenute valide, e pertanto sanzionabili, le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.
Fin qui, la nota dell’Ispettorato Nazionale.
Ma, andando a leggere la norma istitutiva, si nota una sorpresa.
L’articolo 14, comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 nel secondo capoverso, dopo aver motivato l’introduzione dell’obbligo con le esigenze di monitoraggio e di contrasto a forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, afferma che l'avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.
In altre parole, se è vero che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può introdurre canali diversi da quelli previsti per legge, è anche vero che questi possono affiancare, non certo sostituire quelli previsti dalla norma.
Non è il primo caso, nel panorama della prassi italiana, di affermazioni della prassi che vanno oltre la legge. Basti citare, come esempio dettato dal periodo dell’anno in cui ci troviamo, che l’Agenzia delle Entrate nega l’applicazione del ravvedimento della Certificazione Unica (omessa o errata), quando invece la norma non lo vieta affatto.
Pertanto, la domanda che ci si pone è sempre la stessa:
Anche la risposta è sempre la stessa: dipende!
E’ chiaro, ad esempio, che nel caso in cui uno studio prenda un cliente nel mese di settembre 2022, e si accorga, in sede di contestazione da parte dell’INL, che egli ha inviato, a maggio 2022, una comunicazione via PEC e non mediante il nuovo canale, potrà essere sicuramente il caso di incardinare un contenzioso per questo motivo.
In casi diversi, invece, si ritiene più opportuno lasciare la scelta (scritta) al cliente stesso, in modo da evitare spiacevoli conseguenze in caso di eventuale controllo futuro.
Fonte: Nota INL n. 573 del 28/3/2022.