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CREDITO D’IMPOSTA “TRANSIZIONE 5.0



copertina

Il decreto cd. “PNRR 2024”, recentemente pubblicato in G.U., introduce un nuovo credito d’imposta cd. “transizione 5.0” che agevola i progetti di investimento finalizzati a ridurre i consumi energetici e a produrre energia da fonti rinnovabili (diverse delle biomasse). 

Il credito d’imposta ha numerose analogie col bonus investimenti 4.0 (sono agevolati i medesimi beni materiali/immateriali 4.0 interconnessi; calcola in base alla spesa ammessa con applicazione di aliquote a scaglioni, ecc.); è, inoltre, introdotto un credito d’imposta per la formazione del personale in relazione a tali nuove tecnologie.

Beneficiari

Tutte le imprese residenti sul territorio nazionale e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla loro forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato, possono accedere al credito d'imposta. L'assegnazione del beneficio dipende comunque dal rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dal puntuale pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.

ESCLUSIONI

Non hanno diritto al credito d'imposta:

le imprese in liquidazione volontaria,

in fallimento,

in liquidazione coatta amministrativa,

in concordato preventivo senza continuità aziendale,

sottoposte a procedure concorsuali o in procinto di essere dichiarate in tali condizioni.

Sono escluse anche le imprese che ricevono sanzioni interdittive secondo il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e gli investimenti legati direttamente ai combustibili fossili, alle attività legate al sistema di scambio di quote di emissione UE che superano i parametri di emissione di gas a effetto serra, alle discariche di rifiuti, agli inceneritori, agli impianti di trattamento meccanico biologico, e alle attività che generano un alto livello di sostanze inquinanti o rifiuti speciali pericolosi.

AGEVOLAZIONE CREDITO D’IMPOSTA 5.0

L'agevolazione prevede un credito d'imposta con aliquota variabile in base alla percentuale di riduzione dei consumi energetici, sia a livello di stabilimento che di processo produttivo, con valori che variano dal 35% al 45% a seconda dell'investimento e della riduzione dei consumi realizzata.

Il credito di imposta va calcolato a “scaglioni” come per il credito di imposta industria 4.0, considerando il singolo anno di investimento.

Riduzione dei consumi a livello di stabilimento tra il 3% e il 6% tra il 6% e il 10% oltre il 10%
Riduzione dei consumi a livello di processo produttivo (in alternativa) tra il 5% e il 10% tra il 10% e il 15% oltre il 15%
Fino a 2,5 milioni 35% 40% 45%
Da 2,5 milioni a 10 milioni 15% 20% 25%
da 10 milioni a 50 milioni 5% 10% 15%

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per gli investimenti nei beni immateriali di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo.

Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro fermo restando il limite massimo

Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco delle imprese beneficiarie entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24.

L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data e’ riportato in avanti ed e’ utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonche’ della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

INVESTIMENTI AMMESSI

Nuovi investimenti effettuati negli anni 2024 e 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

SPESE AMMESSE

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'attività d'impresa, che permettono una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% a livello di stabilimento o del 5% per i processi produttivi interessati. Sono inoltre inclusi gli investimenti in software per il monitoraggio energetico, sistemi di gestione aziendale integrati se legati al progetto di innovazione, e investimenti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

ULTERIORI BENI DELL’ALLEGATO B (IMMATERIALI)

Rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);

b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

IMPIANTI FONTI RINNOVABILI

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120% e 140% del loro costo.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

b) le spese per la formazione del personale previste dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attivita’ formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Qui di seguito riportiamo un esempio numerico del credito di imposta ottenibile con questa norma.

L’esempio ha queste ipotesi:

  • Valore dei beni materiali inclusi nel progetto € 500.000
  • Valore dei beni immateriali inclusi nel progetto € 40.000
  • Riduzione dei consumi energetici conseguiti >10% a livello di stabilimento
  • Impianto fotovoltaico con efficienza >24% € 80.000
  • formazione € 40.000
  • Utilizzo della Nuova Sabatini per i beni materiali e per il fotovoltaico
 

REQUISITI E OPERATIVITÀ

La riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi energetici dell'anno precedente all'avvio degli investimenti, escludendo variazioni di produzione e condizioni esterne. Per le nuove imprese, il risparmio è calcolato rispetto a uno scenario controfattuale. L'accesso al beneficio richiede la presentazione di una documentazione specifica al GSE, che valuta l'ammissibilità degli investimenti e il rispetto dei requisiti.

RECAPTURE

Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalita’ estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonche’ in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d’imposta e’ corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente gia’ utilizzato in compensazione e’ direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

ADEMPIMENTI

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

DECRETO ATTUATIVO

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalita’ attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

  • a) al contenuto nonche’ alle modalita’ e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruita’ e della pertinenza delle spese sostenute;
  • b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
  • c) alle procedure di fruizione del credito d’imposta, nonche’ di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
  • d) alle modalita’ finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;
  • e) all’individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialita’, onorabilita’ e professionalita’, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonche’ alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;
  • f) all’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;
  • g) alle modalita’ con le quali e’ effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformita’ all’allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

CUMULABILITA’

Il credito d’imposta transizione 5.0 non e’ cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonche’ con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica

Il credito d’imposta e’ cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

 



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